ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2004,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso al Pretore del lavoro di Ivrea del 21 febbraio 1996 la B.P. srl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 14 dicembre 1995 per il pagamento all'Inps della somma di lire 742.424.000 per contributi relativi al periodo primo marzo 1979-31 agosto 1992, oltre a somme aggiuntive ai sensi della legge 48/88 pari a lire 2.967.359.341; eccepiva preliminarmente l'opponente la prescrizione quinquennale dei contributi e l'infondatezza delle due pretese dell'istituto che erano a base dell'ingiunzione, e cioè che non erano dovuti i contributi sulla maggiorazione per il lavoro notturno la quale, secondo la tesi dell'Istituto, per il periodo dal 1989 al 1992 avrebbe dovuto essere computata nella tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto tale maggiorazione non era stata erogata ai dipendenti in forza della espressa previsione dell'art. 14 del CCNL degli alimentaristi rinnovato il 7 agosto 1991, il quale, con norma di interpretazione autentica, aveva escluso l'incidenza di detta maggiorazione sui vari istituti contrattuali e legali; non era fondata neppure la ulteriore pretesa dell'Inps relativa al pagamento dei contributi relativi ai soci F.F., B.T. e G.A. come lavoratori subordinati, in quanto per essi andava escluso il rapporto di dipendenza.

    Costituitosi l'Inps che contestava le difese della società, il Pretore, con sentenza del 23 gennaio 1999, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ma sull'appello dell'Inps la statuizione veniva integralmente riformata dal locale Tribunale, che, con sentenza del 14 agosto 2000, confermava in toto il decreto ingiuntivo.

    Quanto si contributi dovuti per i tre soci, il Tribunale, premesso che sussiste la compatibilità tra la posizione del socio amministratore e quella di lavoratore subordinato ove se ne dimostrino gli elementi distintivi, accertava che costoro svolgevano, in cambio di retribuzione, mansioni diverse da quelle proprie della carica...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo, in relazione alle posizioni del B., del F. e del G. si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2380, 2389, 2094, 2099, 2222 e seg. cod. civ., dell'art. 12 legge 153/69 e degli artt. 112, 342 e 437 cod. civ. nonché difetto di motivazione, perché la tesi del Tribunale secondo cui le mansioni svolte da costoro non erano riconducibili alla carica sociale, sarebbero contraddette dalle seguenti circostanze evidenziate in atti e non considerate: dall'essere i medesimi soci fondatori e per avere rilasciato fideiussioni alla società; dalla previsione dello statuto di delegare al consiglio di amministrazione il compenso degli amministratori; dall'accordo tra i soci di operare uti domini; dalle deliberazioni sociali escludenti l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato da parte degli amministratori medesimi; inoltre non sarebbero neppure stati applicati gli ordinari parametri per l'individuazione della subordinazione, essendosi stato trascurato quello per relativo alla volontà espressa dalle parti.

    Con il secondo motivo, in relazione ai contributi richiesti per la incidenza della maggiorazione per il lavoro notturno sulle mensilità aggiuntive, si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 1321, 1322, 1362 e seg. cod. civ., dell'art. 12 legge 153/69 e dell'art. 6 legge n. 389 del 1989, nonché difetto di motivazione; premesso che dette maggiorazioni non erano state di fatto erogate ai dipendenti, si assume che, essendo pacifico che le maggiorazioni medesime concernevano normali turni notturni, la retribuzione spettante dovrebbe essere determinata alla stregua della contrattazione collettiva, stante l'esclusione del principio di onnicomprensività della retribuzione, e nella specie la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14 in calce al CCNL del 1991 escludeva l'incidenza della maggiorazione in oggetto sugli istituti contrattuali e di legge; quanto alla...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...