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Estremi:
Cassazione civile, 2003,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Il Pretore di Frosinone con sentenza del 4 novembre 1997, accogliendo la domanda di Ruggiero Marino, dipendente della Geymonat s.p.a, ha dichiarato inefficace il recesso intimato al Marino dalla detta società in data 28 giugno 1995, nell'ambito di una procedura di mobilità, ed ha ordinato la reintegrazione del Marino nel posto di lavoro condannando la società al pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso a quella della reintegrazione Contro la sentenza la s.p.a. Geymonat ha proposto appello. Il Marino ha resistito proponendo a sua volta appello incidentale.

    Il Tribunale di Frosinone, in parziale riforma della decisione di primo grado, pur confermando l'inefficacia del licenziamento, ha dichiarato che il rapporto di lavoro fra le parti era cessato alla data del 17 aprile 1998 ed ha condannato la s.p.a. Geymonat al pagamento in favore del Marino di un importo pari alla retribuzione globale di fatto fra la data del recesso e quella della cessazione del rapporto.

    Nella motivazione, il Tribunale ha sinteticamente esposto, per la loro rilevanza nel giudizio, le vicende relative ad un precedente licenziamento intimato al Marino, sempre nell'ambito di una procedura di mobilità. Ha quindi osservato che quel licenziamento era stato dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato e che la s.p.a. Geymonat era stata condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino al 28 giugno 1995, data del secondo recesso, intervenuto nel frattempo, e dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, ex art. 18 comma 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

    Ciò premesso, il Tribunale ha osservato che nel corso del precedente giudizio il Marino aveva esercitato l'opzione in favore dell'indennità sostitutiva, messagli a disposizione da parte della s.p.a. Geymonat solo il 17 aprile 1998, e da lui...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Preliminarmente si devono riunire i due ricorsi, rivolti contro la stessa sentenza.

    Con il primo motivo di ricorso incidentale la spa Geymonat denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 437 comma 2, c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia Rileva che il Tribunale di Frosinone ha confermato l'inefficacia del licenziamento perché, sul presupposto che nel rito del lavoro non può essere ammessa la produzione di documenti tardivamente prodotti nel grado precedente in ordine ai quali il giudice abbia pronunciato la decadenza della parte, ha addebitato alla Geymonat di non aver provato, come era suo onere, la legittimità del licenziamento dimostrando la assoluta incomparabilità della posizione del Marino rispetto a quella di altri due dipendenti.

    Invoca taluni precedenti di questa Corte ed assume che il Tribunale avrebbe dovuto esercitare il potere - dovere di ammettere la prova documentale superando la decadenza in cui la parte era incorsa.

    Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denunzia violazione dell'art. 18 comma 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come novellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, dell'art. 2909 c.c., degli artt. 306 e 324 c.p.c.

    Afferma che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere cessato l'obbligo della Geymonat di corrispondere l'indennità risarcitoria dalla data della comunicazione dell'opzione da parte del Marino, poiché l'effetto estintivo del rapporto si era verificato al momento di tale comunicazione e non in quello, successivo, in cui era stata offerta l'indennità, come, del resto, implicitamente accertato nella prima sentenza del Pretore di Anagni passata in giudicato.

    Il ricorso incidentale, mettendo in discussione la dichiarata illegittimità del licenziamento e le conseguenze risarcitorie...

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