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Estremi:
Cassazione civile, 2003,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso al Pretore di Roma Pierfederici Fabrizio, deducendo di avere lavorato alle dipendenze della società dal 10-7-86 al 30-11-92, conveniva in giudizio la SIAT società cooperativa 74 Srl., per la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna della stessa alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni, oltre a differenze retributive e TFR.

    La società convenuta contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Roma, investito in sede di appello ad istanza della società, con sentenza del 2-6-99 - 16-5-00, riformava parzialmente la decisione, condannando la società a riassumere l'appellato entro tre giorni, o in mancanza a corrispondergli quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e respingeva le altre domande. Precisava il giudice del riesame che la sentenza impugnata era stata censurata nella parte in cui negava la natura autonoma del rapporto nel periodo settembre 1986 - dicembre 1991, mentre non era più in discussione la natura del rapporto di lavoro subordinato per il periodo successivo. Il discrimine fra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato era costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinsecava nell'emanazione di ordini specifici, oltre all'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative; tale assoggettamento rappresentava la subordinazione in senso tecnico e doveva essere apprezzato in concreto; altri elementi (oggetto e continuità della prestazione, incidenza del rischio economico che nel lavoro autonomo grava sul lavoratore, forma della retribuzione, orario predeterminato) avevano valore secondario e sussidiario, restando in ogni caso escluso che, in difetto della subordinazione, fossero da soli sufficienti a far qualificare...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce il ricorrente che ha sbagliato il Tribunale a riformare la sentenza in merito alla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, data dal Pretore per il periodo luglio 1986 - gennaio 1992, che ha riconosciuto le differenze retributive, le mensilità aggiuntive, ed il compenso per lavoro straordinario; la sentenza impugnata su questo punto è carente e contraddittoria, atteso che il Tribunale riconosce per il periodo successivo la natura subordinata del rapporto: lo svolgimento dell'attività lavorativa in modo continuativo, l'orario di lavoro prefissato, l'inserimento nella organizzazione aziendale, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto a partire dal 2 gennaio 1992 ed infine lo svolgimento delle stesse mansioni, con l'osservanza dello stesso orario e nel medesimo posto di lavoro, sono tutti elementi che avrebbero dovuto portare a diversa soluzione e ad affermare la natura subordinata anche per il periodo precedente.

    Il Tribunale invece ha ritenuto non sufficientemente provati gli elementi della subordinazione, senza tenere conto del fatto che il ricorrente ha sempre svolto le medesime mansioni, nel medesimo posto, con lo stesso orario e turni di lavoro e senza dare una adeguata spiegazione del diverso trattamento. Questa unicità del rapporto emerge chiaramente dalla prova espletata e se la stessa è insufficiente ben può essere integrata con altre indagini disposte d'ufficio. In ordine alle conseguenze del licenziamento inefficace la Sprema Corte ha chiarito che il licenziamento inefficace per difetto degli adempimenti formali, come nella specie è inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto alla corresponsione di tutte le retribuzioni perdute per effetto del...

  • Note redazionali:
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