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Estremi:
Cassazione civile, 2000,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso depositato in data 9 ottobre 1987 il dott. Pasquale Lavenuta conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari l'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari, di cui era dipendente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico, da quantificarsi nell'importo di L. 50.000.000, o nella somma ritenuta superiore o inferiore, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria e il tutto con il favore delle spese.

    Il Lavenuta a giustificazione della sua richiesta risarcitoria deduceva che a partire dal gennaio 1979 era divenuto capo - ufficio addetto alla organizzazione della esposizione delle circa duemila aziende partecipanti alla Fiera Campionaria, con un organico dell'Ente Fiera previsto per un totale di quattordici unità complessive, divise nei due uffici operativi in misura di cinque o sei unità operative per ciascuno di essi, con evidente sproporzione tra il personale addetto e la quantità di lavoro prevista.

    Esponeva che a causa di tale sproporzione, aggravatasi con il lungo periodo di assenza per maternità ottenuto dal vice - capo reparto, Maria Teresa Camardella, della quale s'era accollato le incombenze lavorative, era stato costretto a una assidua quanto estenuante attività lavorativa non soltanto nelle ore normali di servizio, ma anche mediante espletamento, per far fronte alle esigenze dell'ufficio, di lavoro supplementare, straordinario, feriale e festivo anche presso la propria abitazione, con una media di circa sessanta ore di lavoro settimanale.

    A causa dell'estenuante attività lavorativa, perdurata per diversi anni con esiguità di personale e senza accoglimento delle sue richieste di aumento, era stato colpito da infarto e ricoverato al Policlinico di Bari in data 24 marzo 1986, rimanendo assente dal lavoro sino all'agosto dello stesso anno.

    Dopo l'infarto...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    A norma dell'art. 335 c.p.c. vanno, intanto, riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

    Con il primo motivo del ricorso principale l'Ente Autonomo Fiera si duole che il Tribunale non abbia compiuto un'adeguata indagine al fine di accertare, in attuazione del compito delegatogli da questa Corte e, quindi, in violazione dell'art. 384 primo comma c.p.c., se nella specie fosse stata superata nell'adempimento della prestazione lavorativa quella soglia di normale tollerabilità indicata da questa Corte, anche con riguardo alla posizione autonoma assunta dal lavoratore in seno all'azienda per la sua qualità di "quadro" e in relazione alle indagini istruttorie già acquisite.

    Il dedotto motivo è infondato.

    Con l'entrata in vigore dei Codici Rocco cessò la funzione limitativa nei confronti dell'art. 1151 dell'allora vigente Codice Civile in ordine alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, che il Codice Penale del 1989 e l'art. 7 del Codice di Procedura Penale del 1913 avevano limitato, mediante l'istituto della "riparazione pecuniaria", ad alcuni tipi di reato.

    L'art. 185 secondo comma del Codice Penale, tuttora vigente, previde, infatti, che il colpevole di qualsiasi reato fosse tenuto a risarcire alla persona offesa non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali.

    L'art. 598 secondo comma dello stesso Codice previde, inoltre, la risarcibilità dei danni non patrimoniali anche per le offese contenute negli scritti difensivi concernenti l'oggetto della causa e per le quali il primo comma escludeva la punibilità oggettiva e, quindi, la sussistenza del reato per mancanza di uno dei suoi tre elementi essenziali (fatto, colpevolezza e punibilità oggettiva).

    Il vigente art. 2043 c.c. potrebbe ricomprendere nei...

  • Note redazionali:
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