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Estremi:
Cassazione civile, 2002,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso al Pretore di Torino, Graziella Maurino chiedeva, nei confronti dell'Inail, che fosse accertato il suo diritto alla rendita ai superstiti in conseguenza della morte di suo figlio Ivan Petrosillo, avvenuta in un infortunio sul lavoro (più precisamente in un infortunio in itinere), in data 7.2.1995. Precisava che nella sede amministrativa l'Inail non aveva contestato la natura dell'infortunio e aveva corrisposto l'assegno funerario, ma aveva escluso l'esistenza di aventi diritto alla rendita ai superstiti.

    Il Pretore rigettava la domanda con sentenza confermata in sede di appello dal Tribunale di Torino.

    Questo giudice rilevava che la prova testimoniale non consentiva di affermare che il Petrosillo contribuisse in modo efficiente al mantenimento della madre, essendo risultato, dalle deposizioni del padre e della sorella del defunto, che quest'ultimo consegnava alla madre circa i due terzi dello stipendio, cioè L. 1.000.000, trattenendo per sè L. 400.000, ma non che la somma così versata fosse destinata al mantenimento o ai bisogni della madre, anziché rappresentare un contributo versato in famiglia a titolo di concorso nelle spese comuni, a norma dell'art. 315 c.c. e in base al relativo obbligo di solidarietà nascente dalla convivenza all'interno della medesima famiglia.

    Del resto le stesse deduzioni difensive dall'appellante suffragavano questa conclusione, rilevando come il decesso del lavoratore avesse fatto venire meno una delle componenti del reddito familiare, a cui contribuiva anche il marito della istante, con un reddito da lavoro dipendente pari a circa L. 2.400.000 nette mensili.

    Il giudice di merito osservava quindi conclusivamente che, a prescindere anche dalla soluzione della questione di diritto relativa alle modalità di valutazione dei redditi dei genitori superstiti...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 85 e 106 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, erronea interpretazione delle prove, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

    Premesso che - in relazione anche al principio della valutazione autonoma e non cumulativa della posizione economica di ciascuno dei superstiti, che escludeva nella specie la rilevanza di contributi o aiuti di altri familiari, a titolo di mantenimento che di alimenti - era incontestabile la presenza del requisito dello stato di bisogno, perché l'istante era priva di propri redditi, si lamenta l'esclusione da parte del Tribunale del requisito del concorso efficiente da parte del lavoratore defunto al mantenimento della madre, la cui ricorrenza era dimostrata dalla circostanza del versamento da parte dello stesso, proprio a mani della madre, della somma di L. 1.000.000 circa ogni mese.

    D'altra parte non poteva costituire elemento ostativo la circostanza che tale somma andasse a far parte del reddito complessivo della famiglia, dato che era altresì indiscutibile che tutte le esigenze della attuale ricorrente venivano soddisfatte attingendo appunto ad un fondo cui concorreva, in maniera indistinguibile dagli altri, il contributo del lavoratore assicurato.

    Il ricorso non è fondato.

    A norma dell'art. 106 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, "agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in maniera efficiente il defunto".

    Nella specie, il Tribunale ha accertato che la contribuzione del lavoratore deceduto era qualificabile come mero concorso al mantenimento della famiglia (di cui faceva parte anche una figlia studentessa),...

  • Note redazionali:
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