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Estremi:
Cassazione civile, 1998,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    La signora Maria Grazia Gentile, vedova dell'ing. Aldo Cassanello e, quindi, titolare di pensione di reversibilità, cui l'INPS aveva revocato il trattamento pensionistico e chiesto la restituzione dei ratei arretrati, avendo disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato fra l'ing. Cassanello e la società Ecomar S.r.l., con ricorso del 27 ottobre 1992, si rivolse al Pretore del lavoro di Genova, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca ed il ripristino del trattamento pensionistico o, in subordine, la restituzione dei contributi versati in relazione al rapporto di lavoro suindicato.

    La ricorrente riferì: che il provvedimento dell'INPS, peraltro tardivo per essere decorso oltre un anno dalla verifica della posizione previdenziale, si era basato soltanto sulle dichiarazioni del datore di lavoro, il quale, per il rapporto in questione, significativamente aveva anche versato i contributi, avendo l'ing.

    Cassanello espletato le mansioni di direttore tecnico di natura subordinata, e che la ripetibilità dei ratei arretrati era, comunque, esclusa ai sensi dell'art. 52 legge n. 88 del 1989.

    L'INPS, costituitosi tardivamente, e rilevato che aveva, comunque, restituito - dopo la revoca - alla ricorrente, la quale aveva manifestato acquiescenza al provvedimento, i contributi indebitamente versati e che legittimato passivo era solo il datore di lavoro, dedusse, nel merito, che il rapporto di lavoro subordinato in questione era stato, in realtà, inesistente, poiché il Cassanello era stato titolare del 50% delle quote ed altresì procuratore della Soc. Ecomar, di cui la moglie era stata anche amministratore unico, derivando - da tale situazione - un'assoluta incompatibilità con un rapporto di dipendenza. L'INPS aggiunse che l'art. 52 legge n. 88-1989 era, in ogni caso, inapplicabile, quanto alla...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2094 e 2697 cod. civ., 115e 116 cod. proc. civ., 52 legge n. 88 del 1989 e 80 r.d. n. 1422-1924, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

    L'Istituto ricorrente sostiene che il Tribunale, ritenendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, che aveva legittimato la costituzione della pensione, ha disatteso i criteri valutativi indicati dalla giurisprudenza, valorizzando eccessivamente l'avvenuto versamento dei contributi e trascurando, viceversa, altri indici, quali l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e così via.

    Alla revoca della pensione consegue necessariamente la ripetizione dei ratei già erogati, stante l'irretroattività della normativa derogativa dell'art. 2033 cod. civ., fra cui l'art. 52 legge n. 88-1989, e l'inapplicabilità dell'art. 80 r.d. n. 1422 del 1924 (l'irripetibilità dopo un anno essendo configurabile soltanto per il caso di errori di calcolo, non riguardanti la sussistenza del diritto a pensione).

    Entrambi i profili, in cui si articola il primo motivo, sono infondati.

    Per quanto attiene il primo profilo, osserva anzitutto la Corte che, secondo un principio di ordine generale, il provvedimento di concessione della pensione, emesso dall'INPS, non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, ma è un atto di certazione, riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti o situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Pertanto, sia nell'ipotesi in cui...

  • Note redazionali:
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