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Estremi:
Cassazione civile, 1998,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Nel corso del procedimento di espropriazione presso terzi promosso con atto di pignoramento notificato al Monte dei Paschi di Siena dalla società Romanelli Finanziaria, e nel quale erano intervenute altre società (tra cui la S.r.l. Fin Trading e la SIMI S.r.l.), il Pretore di Siena, giudice dell'esecuzione, rilevato che nessuna dichiarazione era stata resa dal terzo quanto al credito del dipendente Pierluigi Stendardi nei confronti del datore di lavoro per trattamento di fine rapporto, assegnava termine alle parti per riassumere la causa dinanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro per l'accertamento dell'esistenza di tale credito relativo.

    Riassunto il giudizio dalle società Fin Trading e SIMI, il Pretore adito accertava con sentenza l'ammontare del credito del debitore esecutato Monte dei Paschi di Siena e del credito di quest'ultimo nei confronti del proprio dipendente relativo a somme erogate a titolo di mutuo; condannava il M.P.S. alla rifusione delle spese processuali.

    Avverso questa decisione il Monte dei Paschi di Siena proponeva appello lamentandosi del provvedimento sulle spese e della statuizione relativa all'insussistenza di un diritto di prelazione per il credito dell'Istituto sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto. Il Tribunale di Siena con sentenza del 28 gennaio 1994 rigettava il gravame sulla base dei seguenti rilievi:

    a) nella procedura esecutiva, era necessaria e doverosa la dichiarazione da parte del terzo anche relativamente al credito per trattamento di fine rapporto ed al relativo ammontare, essendo configurabile l'espropriazione presso terzi anche per crediti illiquidi e condizionati; il M.P.S. non aveva reso questa dichiarazione, determinando così la necessità del giudizio di cognizione ex art. 548 cod. proc. civ., e solo in questa fase era stata resa la...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo il ricorrente denuncia i vizi di violazione degli artt. 545, 547 e 548 cod. proc. civ., 2120, 2740 e 2741 cod. civ., nonché vaio di motivazione, deducendo che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale la mancata indicazione dell'importo del credito non concretava un inadempimento degli obblighi del terzo chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ.: ove in relazione al rapporto di lavoro con il debitore esecutato venga dichiarato l'ammontare della retribuzione, sono offerti al creditore pignorante tutti gli elementi "perché egli possa immaginarsi quale potrà essere il credito del lavoratore per il T.F.R. al momento ancora incerto della cessazione". Il medesimo creditore non potrebbe trarre alcun vantaggio da ulteriori dichiarazioni in proposito, non potendo agire esecutivamente su un credito ancora non esistente; si tratta infatti di un credito in fieri e cioè ancora non sorto, per il quale il terzo potrebbe dichiarare soltanto l'ammontare contabile della somma accantonata, ma senza alcuna utilità perché il creditore non può espropriare un credito ancora non sorto.

    Il motivo non merita accoglimento. In tema, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che a seguito del pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore, il terzo, citato per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., non diviene parte del giudizio, nè assume l'obbligo, giuridicamente sanzionato, di rendere la suddetta dichiarazione; l'unica conseguenza della mancata comparizione all'udienza pretorile, dello stesso rifiuto di fare la dichiarazione o (come nella specie) delle contestazioni che insorgano in ordine ad essa, è quella di dover "subire" un successivo ed eventuale giudizio, di natura contenziosa, volto all'accertamento del credito ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. con tutte le...

  • Note redazionali:
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