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Estremi:
Corte Costituzionale, 1988,
  • Fatto

    Considerato in fatto e diritto

    1. - Le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione sono in parte identiche, in parte connesse, in quanto riguardano la normativa, desumibile da alcune disposizioni del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) riflettente princìpi e concernente aspetti essenziali dell'assicurazione contro le malattie professionali. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con un'unica sentenza.

    2. - Le disposizioni in parola sono:

    a) l'art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 1124 con il quale è stabilito che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria riguarda le (sole) malattie indicate nella tabella allegata n. 4, che siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa: la norma racchiusa in tale disposizione è particolarmente espressiva del carattere saliente del sistema tabellare - la tassatività, di cui si dirà appresso - ed è impugnata da un considerevole numero delle ordinanze in epigrafe;

    b) l'art. 144 dello stesso d.P.R. n. 1124 (Capo VIII del titolo I, concernente disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi in materia di assicurazione contro le malattie professionali nell'industria) prevede che fra le malattie contemplate dall'art. 3 è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio delle lavorazioni specificate nella tabella allegata n. 8: la norma è espressiva, per un settore delle malattie professionali nell'industria, dello stesso princìpio suindicato ed è impugnata dall'ordinanza R.O. n. 670 del 1982;

    c) l'art. 211 dello stesso d.P.R. n. 1124, con il quale è stabilito che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'agricoltura riguarda le (sole) malattie...

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