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Estremi:
Corte Costituzionale, 1986,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto:

    1.1. - Con ricorso depositato il 28 marzo 1979, l'INAIL, premesso che a seguito di sopralluogo ispettivo, effettuato da un ispettore il 17 giugno 1977, era stato accertato che la Banca Commerciale Italiana, sede di Bologna, occupava presso i propri uffici di via Rizzoli n. 5 alcuni dipendenti addetti ad una affrancatura automatica e ad una telescrivente senza aver provveduto ad assicurarli, e che il Min. del Lavoro e della Previdenza Sociale non aveva adottato alcun provvedimento sul ricorso avverso la decisione, resa sul ricorso della COMIT avverso la diffida intimatale ai sensi dell'art. 16 d.P.R. n. 1124/ 1965 dall'Ispettorato del lavoro che lo aveva accolto dichiarando la inassoggettabilità dei dipendenti all'obbligo assicurativo, convenne la COMIT avanti il Pretore di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, che, dopo aver con sentenza non definitiva del 21 maggio 1979 respinto un'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla convenuta ed espletato prove per testi, dichiarò la COMIT tenuta all'obbligo assicurativo e la condannò nelle spese con sentenza 18 dicembre 1979 - 17 gennaio 1980.

    1.2. - Con ordinanza emessa il 28 maggio 1980 (pervenuta alla Corte il 30 gennaio 1981; comunicata il 19 luglio e notificata il 17 dicembre 1980; pubblicata nella G. U. n. 123 del 6 maggio 1981 e iscritta al n. 94 R.O. 1981) sull'appello dalla COMIT proposto avverso le due sentenze rese in prime cure il Tribunale di Bologna - sezione lavoro - ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto alcun rischio d'infortunio.

    ...
  • Diritto

    Considerato in diritto:

    19. - L'identità e, comunque, la connessione se non la continenza delle questioni di costituzionalità impone la riunione dei nove incidenti che le han sollevate, ai fini di contestuale deliberazione.

    20.1. - L'incidente n. 94/1981, sollevato dal Tribunale di Bologna (supra 1.2.), è da giudicare per mancata verifica della rilevanza inammissibile perché il giudice a quo, sebbene l'appello della COMIT coinvolgesse gli appelli dalla Banca proposti sia contro la sentenza parziale reiettiva di eccezione di improcedibilità sia contro la sentenza definitiva di rigetto della domanda (rese entrambe dal Pretore di Bologna in funzione di giudice del lavoro), non ha esaminato il primo appello ed è passata ad esaminare il secondo - che ha fornito esca all'incidente di legittimità costituzionale - il cui esame sarebbe stato reso superfluo dall'eventuale accoglimento del primo.

    20.2. - L'incidente n. 802/1984 sollevato dal Pretore di Roma (supra 9.2.) è da giudicare per mancata verifica della rilevanza inammissibile perché il giudice a quo ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sorta nell'esame del merito della opposizione del Credito Italiano, omettendo di considerare l'eccezione di prescrizione del diritto dell'INAIL, sol disattendendo la quale potevasi accedere rite et reote al merito.

    20.3. - Inammissibile è infine l'incidente n. 506/1985 perché la motivazione della ordinanza 9 maggio 1985 del Tribunale di Sondrio (supra 17) che l'ha sollevato si esaurisce nell'elenco delle precedenti otto ordinanze di rimessione che han sollevato la questione giudicandola non manifestamente infondata.

    21.1. - Con le ordd. nn. 94/1981 del Tribunale di Bologna (supra 4.2.) nn. 743 (supra 6.2.) e 744 (supra 7)/1982 del Tribunale di...

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