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(A) In riferimento al presente provvedimento vedi: Circolare INPS 19 novembre 2001, n. 203;Messaggio INPS 16 luglio 2002, n. 320;Messaggio INPS 27 settembre 2002, n. 337;Messaggio INPS 22 novembre 2002, n. 366;Messaggio INPS 17 dicembre 2003, n. 151; Messaggio INPS 15 settembre 2004, n. 28643; Messaggio INPS 19 ottobre 2004, n. 33491; Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 gennaio 2009, n. 1136; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 ottobre 2011, n. 27; Messaggio INPS 16 luglio 2012 n. 11941; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 giugno 2013, 6604; Comunicato ANAC - Autorità nazionale anticorruzione 27/07/2022.
[1] Vedi articolo 7 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
ARTICOLO N.1
Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonche' alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 1;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con...
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