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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 1998 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo1 2(A).

       

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      (A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 01 marzo 2012 n. 19; Circolare Inail 06 luglio 2012 n. 34; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 marzo 2013 n. 2980.



    • ARTICOLO N.38

      Pensioni di guerra.


    • 1. Il comma 263 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

      "263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo".

      2. Al comma 264 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato".

      3. Il quinto comma dell'art. 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

      "Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purchè dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità".

      4. Ai commi primo e secondo dell'art. 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la parola: "funzionale" è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: "perdita totale della funzionalità".

      5. I...

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