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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 01 marzo 2012 n. 19; Circolare Inail 06 luglio 2012 n. 34; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 marzo 2013 n. 2980.
[1] Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
[2] Tutti i riferimenti al d.l. 30 giugno 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95, contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni contenute nel d.lg. 8 luglio 1999, n. 270 di abrogazione.
ARTICOLO N.38
Pensioni di guerra.
1. Il comma 263 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo".
2. Al comma 264 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato".
3. Il quinto comma dell'art. 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:
"Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purchè dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità".
4. Ai commi primo e secondo dell'art. 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la parola: "funzionale" è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: "perdita totale della funzionalità".
5. I...
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