1. - In una causa promossa per rivendicazione salariali contro la signora Cesira Boldrini e altri, presso il Tribunale di Ancona, l'attore Evaristo Giacchetta sollevava eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
Il Tribunale, dubitando della compatibilità della prescrizione, prevista in quegli articoli, con la natura del diritto alla retribuzione quale risulta dai principi costituzionali, accoglieva la eccezione proponendo questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 16 ottobre 1964.
2. - Il Giacchetta, costituitosi con atto depositato presso questa Corte il 15 marzo 1965, ricorda che la dottrina moderna considera il "diritto alla retribuzione sufficiente", garantito dall'art. 36 della Costituzione, come un diritto della personalità: se ne dovrebbe dedurre che per volontà del costituente esso è indisponibile, opponibile erga omnes e imprescrittibile e che quindi le norme denunciate, poiché lo sottopongono a prescrizione "presuntiva o sostanziale", sono incostituzionali. La giurisprudenza della Corte costituzionale e quella della Cassazione avvalorerebbero questo rilievo poiché hanno affermato la natura immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione e l'indisponibilità di quel diritto intesa nel senso che le leggi ordinarie possano disciplinarne l'esercizio ma non possono sopprimerlo. Si tratterebbe in sostanza d'uno di quei diritti "dell'uomo" che l'art. 2 della Costituzione dichiara inviolabili e che dunque non possono mai "essere perduti". È come disconoscere questa inviolabilità - si chiarisce in una memoria depositata, fuori termine, l'8 aprile 1966 - ammettere con la Cassazione che il diritto al salario, una volta sorto e acquisito al patrimonio del lavoratore, sia soggetto a...
1. - Sono stati denunciati gli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile per contrasto con gli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione: la prescrizione quinquennale e quella presuntiva, previste per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori o superiori al mese, sarebbero incompatibili con la natura del diritto al salario qual'è garantito dalla Costituzione.
Presa nella sua assolutezza la denuncia non può essere accolta. Dato che la prescrizione è modo generale d'estinzione dei diritti, la garanzia costituzionale d'un diritto non vieta, di per sè, che esso si estingua per il decorso del tempo: la tutela costituzionale dà al diritto soggettivo una forza maggiore di quella che gli deriverebbe dalla legge ordinaria; ma non lo rende necessariamente perpetuo poiché, se alla base della prescrizione sta un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa tocca di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente garantiti.
La parte privata nelle sue deduzioni si richiama a una dottrina che qualifica il diritto alla retribuzione "sufficiente" come diritto della personalità: ne deriverebbe che, alla pari di tutti questi diritti, esso sarebbe imprescrittibile; ma, accettata la premessa, non se ne può sottoscrivere la deduzione, una cosa essendo il diritto al salario, che secondo questa dottrina spetterebbe erga omnes, ed altra il diritto alle prestazioni salariali dovute periodicamente dal datore di lavoro: il diritto della personalità è imprescrittibile solo nel senso che le facoltà, di cui si compone, potranno sempre esercitarsi per un lunghissimo periodo di tempo; non nel senso che anche le pretese patrimoniali, derivanti di volta in volta dalla lesione di quel diritto, possano farsi valere in perpetuo. Dissociazione, questa, che si produce anche in altri rapporti, come accade per il...
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