(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(2) Con d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, conv. in l. 29 gennaio 1994, n. 71 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico (Ente poste italiane) a sua volta trasformato in società per azioni (Poste italiane S.p.A.) con Delib. CIPE 18 dicembre 1997.
(3) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
(4) L'AIMA è stata soppressa dall'art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.
(5) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 2 gennaio 2009, n.1; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 24 novembre 2011 n. 1880524; Messaggio INPS 17 febbraio 2012 n. 2890;Circolare Inps 18 ottobre 2012 n. 125; Circolare Inps 18 ottobre 2012 n. 123 .
ARTICOLO N.1
Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza (A).
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 04 aprile 2014, n. 3870.
COMMA 1.
1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 2- ter , del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.
COMMA 2.
2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...