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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare del Ministero dell'interno 31 luglio 2001 n. 333 – A/9806G32 ; Messaggio INPS 7 giugno 2007, n. 15021; Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995; Circolare del Ministero dell'Interno 17 giugno 2009, n. 49; Circolare AGEA 12 gennaio 2009, n. 1; Circolare INPS 8 giugno 2011, n. 80; Circolare CNR 25 gennaio 2012 n. 7/2012; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1872998; Circolare Inps 24 luglio 2012 n. 100; Circolare Inps 27 settembre 2012 n. 117; Circolare Ministero della Difesa 17 gennaio 2013 n. 701319; Circolare Ministero della Difesa 25 febbraio 2013 n. 8973,
Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 7 settembre 2023, n. 3141.
[1] In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
[2] In luogo di Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, leggasi Ministro/Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249.
[3] Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento.
[4] In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
[5] Vedi l'articolo 2 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, conv., con modificazioni, in legge 3 dicembre 2004, n. 291.
ARTICOLO N.33
Agevolazioni (A)
[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.]1
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino 2.
3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro...
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