---------------
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare del Ministero dell'interno 31 luglio 2001 n. 333 – A/9806G32 ; Messaggio INPS 7 giugno 2007, n. 15021; Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995; Circolare del Ministero dell'Interno 17 giugno 2009, n. 49; Circolare AGEA 12 gennaio 2009, n. 1; Circolare INPS 8 giugno 2011, n. 80; Circolare CNR 25 gennaio 2012 n. 7/2012; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1872998; Circolare Inps 24 luglio 2012 n. 100; Circolare Inps 27 settembre 2012 n. 117; Circolare Ministero della Difesa 17 gennaio 2013 n. 701319; Circolare Ministero della Difesa 25 febbraio 2013 n. 8973,
Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 7 settembre 2023, n. 3141.
[1] In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
[2] In luogo di Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, leggasi Ministro/Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249.
[3] Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento.
[4] In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
[5] Vedi l'articolo 2 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, conv., con modificazioni, in legge 3 dicembre 2004, n. 291.
1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base34.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato 5.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...