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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 7 dicembre 2006, n. 143.Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 147;Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 148;Circolare INPS 12 gennaio 2007, n. 11; Interpello del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015, n. 28/2015; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 39; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 40; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 41; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 149; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 153, Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 154; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 155; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 156; Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 18 febbraio 2020, n. 29, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 05/02/2021 n. 14, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 novembre 2023, n. 95.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 luglio 2023, n. 65.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e l'ASSOCIAZIONE DATORIALE SMARTJOB PRO (SMARTJOBPRO) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee, di cui alla presente legge - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti - vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 15 gennaio 2024, n. 10.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE CGIL (SLC CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - istruzioni operative e contabili - variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 6 marzo 2024, n. 42.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - istruzioni operative e contabili - variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 marzo 2024, n. 45.
[1] A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono soppressi i seguenti organi collegiali: commissione provinciale per l'impiego; commissione circoscrizionale per l'impiego; commissione regionale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro a domicilio; commissione comunale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico; commissione provinciale per la manodopera agricola; commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. A far data dalla costituzione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 4, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura) (artt. 6 e 8, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469).
[2] A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione 234.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di...
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