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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 7 dicembre 2006, n. 143.Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 147;Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 148;Circolare INPS 12 gennaio 2007, n. 11; Interpello del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015, n. 28/2015; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 39; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 40; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 41; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 149; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 153, Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 154; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 155; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 156; Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 18 febbraio 2020, n. 29, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 05/02/2021 n. 14, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 novembre 2023, n. 95.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 luglio 2023, n. 65.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e l'ASSOCIAZIONE DATORIALE SMARTJOB PRO (SMARTJOBPRO) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee, di cui alla presente legge - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti - vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 15 gennaio 2024, n. 10.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE CGIL (SLC CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - istruzioni operative e contabili - variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 6 marzo 2024, n. 42.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - istruzioni operative e contabili - variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 marzo 2024, n. 45.
[1] A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono soppressi i seguenti organi collegiali: commissione provinciale per l'impiego; commissione circoscrizionale per l'impiego; commissione regionale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro a domicilio; commissione comunale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico; commissione provinciale per la manodopera agricola; commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. A far data dalla costituzione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 4, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura) (artt. 6 e 8, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469).
[2] A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a ) carichi di famiglia;
b ) anzianità;
c ) esigenze tecnico-produttive ed organizzative 2.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione 3.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta...
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