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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 7 dicembre 2006, n. 143.Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 147;Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 148;Circolare INPS 12 gennaio 2007, n. 11; Interpello del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015, n. 28/2015; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 39; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 40; Circolare INPS 8 marzo 2019, n. 41; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 149; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 153, Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 154; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 155; Circolare INPS 18 dicembre 2019 n. 156; Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 18 febbraio 2020, n. 29, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 05/02/2021 n. 14, Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 novembre 2023, n. 95.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL SCUOLA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 19 luglio 2023, n. 65.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e l'ASSOCIAZIONE DATORIALE SMARTJOB PRO (SMARTJOBPRO) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee, di cui alla presente legge - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti - vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 15 gennaio 2024, n. 10.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE CGIL (SLC CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - istruzioni operative e contabili - variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 6 marzo 2024, n. 42.
- In riferimento alla convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI (FIOM-CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee - istruzioni operative e contabili - variazioni al piano dei conti - di cui alla presente legge, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 marzo 2024, n. 45.
[1] A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono soppressi i seguenti organi collegiali: commissione provinciale per l'impiego; commissione circoscrizionale per l'impiego; commissione regionale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro a domicilio; commissione comunale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico; commissione provinciale per la manodopera agricola; commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. A far data dalla costituzione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 4, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura) (artt. 6 e 8, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469).
[2] A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo3.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana...
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