ARTICOLO N.1
Disposizioni Generali.
1. Gli Stati Parte coopereranno tra loro e con l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica (qui di seguito denominata l'"Agenzia") in conformità alle disposizioni della presente Convenzione al fine di facilitare l'assistenza urgente in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica per limitarne il più possibile le conseguenze e proteggere la vita, i beni e l'ambiente dagli effetti delle scorie radioattive.
2. Per agevolare detta cooperazione, gli Stati Parte potranno concludere accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione di entrambe al fine di prevenire o di limitare il più possibile i danni materiali ed i danni che possono essere causati da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.
3. Gli Stati Parte chiedono all'Agenzia, agendo nell'ambito del suo Statuto, di fare tutto il possibile, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati Parte prevista dalla presente convenzione.
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