(1) In luogo di dirigente/i generale/i, primo/i dirigente/i, leggasi dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80).
(2) Vedi l'articolo 7, commi 8 e 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS n. 74 del 13 maggio 2011; Circolare INPS 29 dicembre 2017, n. 193;
ARTICOLO N.52
Prestazioni indebite.
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave (1).
(1) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13, l. 30 dicembre 1991, n. 412.
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