(1) A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono soppressi i seguenti organi collegiali: commissione provinciale per l'impiego; commissione circoscrizionale per l'impiego; commissione regionale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro a domicilio; commissione comunale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico; commissione provinciale per la manodopera agricola; commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. A far data dalla costituzione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 4, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura) (artt. 6 e 8, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469).
(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
___________________
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Inail 24 maggio 2013 n. 27. In riferimento all'indennità di disoccupazione dei detenuti vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 05/03/2019 n. 909
ARTICOLO N.23
Disposizioni in materia di contratto a termine.
1.(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.lg. 6 settembre 2001, n. 368; in relazione agli effetti derivanti dalla presente abrogazione si vedano i commi 2 e 3 dell'art. 11 d.lg. n. 368/2001.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...