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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 1981 - Modifiche al sistema penale (DEPENALIZZAZIONE) 12 3  4 56(A).

      ---------------

      (A) In Riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS n. 75 del 13 maggio 2011;Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 45/E del 13 aprile 2011.;Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2012 n. 2; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 07 settembre 2011 n. 1873609; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 settembre 2011 n. 1874143; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 22 settembre 2011 n. 1875349; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2011 n. 1876801; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2011 n. 1876945; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2012 n. 1876953; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 10 novembre 2011 n. 1877661; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 10 novembre 2011 n. 1877672; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2012 n. 1876962; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2011 n. 1876974; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2011 n. 1876985; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 20 ottobre 2011 n. 1877014; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2011 n. 1877026; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2011 n. 1877034; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 2011 n. 1876493 ; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 2011 n. 1876506; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 settembre 2012 n. 1878577; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 settembre 2012 n. 1878592; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 21 dicembre 2011 n. 1880564; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 2011 n. 1880306; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 ottobre 2011 n. 1882115; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2011 n. 1906361;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 24 novembre2011 n. 1906722;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 01 dicembre 2011 n. 1892806; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2011 n. 1881213; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 30 dicembre 2011 n. 1892823; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 20 gennaio 2012 n. 1895260; Circolare Ministero della Salute 15 maggio 2012 n. 105367; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 17 novembre 2011 n. 1901706; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 17 novembre 2011 n. 1901713; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 09 febbraio 2012 n. 1901698; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 23 febbraio 2012 n. 1917336;Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 67/E; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 05 maggio 2012 n. 1905908; Circolare Inps 31 agosto 2012 n. 108; Circolare Ministero dello Sviluppo economico 12 aprile 2013 n. 61204.



    • ARTICOLO N.6

      Solidarietà1.


    • Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

      Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

      Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

      Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

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