1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la <direttiva>).
2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la {Honyvem Informazioni Commerciali} Srl (in prosieguo: la <{Honyvem}>) e la sig.ra {De Zotti} in ordine all'ammontare dell'indennità di cessazione del rapporto dovuta a quest'ultima a seguito della risoluzione del suo rapporto da parte della detta società.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 L'art. 17 della direttiva dispone:
<1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui:
- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 20.
b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra...
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