(1) A norma dell'articolo 7, comma 9-septies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, il Fondo di cui alla presente legge è soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015; da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione, A norma del comma 9-octies, del medesimo decreto , dal 1º dicembre 2015, e' istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas.
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