Sentenza
1 Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo applicato ai lavoratori il cui orario di lavoro in parte non è misurato o predeterminato, o può essere fissato dal lavoratore stesso, la deroga prevista all'art. 17, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE (GU L 195, pag. 41, in prosieguo: la < direttiva 93/104>), e non avendo adottato i provvedimenti necessari per l'attuazione dei diritti al riposo giornaliero e settimanale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del detto art. 17, n. 1, e dell'art. 249 CE.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 93/104 stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
3 Gli artt. 3 e 5 della detta direttiva, che figurano nella sua sezione II, disciplinano i periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori. In tale prospettiva, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore, di un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive (art. 3) e, per ogni periodo di sette giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore cui si sommano le undici ore di riposo giornaliero previste all'art. 3 (art. 5, primo comma).
4 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, della direttiva 93/104:
<Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8...
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