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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Legge 1970 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (STATUTO DEI LAVORATORI) 123 (A).

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      (A) In riferimento alla presente legge vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1875004; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 02 febbraio 2012 n. 1884167;  Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 16 febbraio 2012 n. 1892377;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 14 aprile 2012 n. 1810223; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 01 agosto 2012 n. 1923293; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 01 agosto 2012 n. 1923325; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 39; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 07 febbraio 2013 n. 2305006; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 marzo 2015, n. 3822691.



    • ARTICOLO N.28

      Repressione della condotta antisindacale.


      Vigente dal 26/04/2000

    • Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

      L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo 1.

      Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile  2.

      Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

      L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

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