(1) Vedi, anche, art. 21, l. 28 febbraio 1987, n. 56; art. 16, l. 24 giugno 1997, n. 196; d.m. 8 aprile 1998.
(2) L'art. 14, d.m. 7 novembre 1996, n. 687 ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate. Le funzioni loro spettanti sono state devolute alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.
(3) Legge abrogata dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27.
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