ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 1949 - Disposizioni in materia di ricorrenze festive.



    • ARTICOLO N.2


    • Art. 2.

      Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

      tutte le domeniche;

      il primo giorno dell'anno;

      il giorno dell'Epifania;

      il giorno della festa di San Giuseppe;

      il 25 aprile, anniversario della liberazione;

      il giorno di lunedì dopo Pasqua;

      il giorno dell'Ascensione;

      il giorno del Corpus Domini;

      il 1° maggio: festa del lavoro;

      il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

      il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

      il giorno di Ognissanti;

      il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;

      il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

      il giorno di Natale;

      il giorno 26 dicembre (1).

      (1) Vedi l'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 e l'articolo 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

    Non sono presenti correlazioni

    please wait

    Caricamento in corso...

    please wait

    Caricamento in corso...