ARTICOLO N.2
Art. 2.
Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa di San Giuseppe;
il 25 aprile, anniversario della liberazione;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre (1).
(1) Vedi l'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 e l'articolo 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.
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