ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Legislazione Europea

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1) .

      (1) Per l'attuazione della...



    • ARTICOLO N.6

      Obblighi generali dei datori di lavoro


    • 1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

      Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.

      2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:

      a) evitare i rischi;

      b) valutare i rischi che non possono essere evitati;

      c) combattere i rischi alla fonte;

      d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.

      e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

      f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

      g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

      h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

      i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

      3. Fatte salve le altre disposizioni della presente...

    Non sono presenti correlazioni

    please wait

    Caricamento in corso...

    please wait

    Caricamento in corso...