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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 03 aprile 2014, n. 49.
ARTICOLO N.5
Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto.
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.
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