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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (A).

      ---------------

      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 gennaio 2004, n. 1; Messaggio ENPALS n. 5 del 12 maggio 2011; Nota INAIL 30 gennaio 2012 n. 656; Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 luglio 2012 n. 17/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 luglio 2012 n. 18/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 01 agosto 2012 n. 20/2012; Circolare Ministero della Difesa 02 agosto 2012 n. 635298; Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 gennaio 2013 n. 4/2013; Circolare Inail 19 febbraio 2013 n. 30/IR; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 27 marzo 2013, n. 12/2013; Circolare Inps 29 marzo 2013 n. 49; Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21; Circolare INPS 03 maggio 2013 n. 73; Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27; Circolare INPS 5 dicembre 2013, n. 166.



    • ARTICOLO N.34

      Casi di ricorso al lavoro intermittente


      Vigente dal 25/06/2015

    •  

      [1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno [ai sensi dell' articolo 37]  1.

      2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di eta' 2.

      2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 3(A).

      3. È vietato il ricorso...

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