---------------
(A) In riferimento al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 agosto 2011 n. 22; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 febbraio 2013 n. 743.
[1] Vedi l'articolo 2, comma 18, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
ARTICOLO N.10
Ferie annuali (A)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione 1.
2.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
__________________
(A) In riferimento al presente articolo, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 17 giugno 2021, n. 2330.
[1] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...