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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2001 - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (A) (1) (2).

      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 luglio 2012 n. 18/2012; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2014, n. 22/2014.

      (1) Vedi l'articolo 5 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314.

      (2) Decreto abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55; a norma del comma 2 dell'articolo 55 del D.Lgs. 81/2015 l'articolo 2 e' abrogato decorrere dal 1° gennaio 2017.



    • ARTICOLO N.5

      Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti


      Vigente dal 25/06/2015

    • [1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

      2. Se il rapporto di lavoro [, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,] continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini (1).

      [2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.] (2)

      3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonche' di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di cui al comma 4-ter nonche' in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi,...

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