(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 luglio 2012 n. 18/2012; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2014, n. 22/2014.
(1) Vedi l'articolo 5 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314.
(2) Decreto abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55; a norma del comma 2 dell'articolo 55 del D.Lgs. 81/2015 l'articolo 2 e' abrogato decorrere dal 1° gennaio 2017.
ARTICOLO N.2
Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
Vigente dal 01/01/2017
[1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma (1).] (2)
(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(2) A...
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