(1) Decreto abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
ARTICOLO N.3
Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali.
[1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...