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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Costituzione della Repubblica 1947 - align: super; padding-right:5px; font-size: 12px!important' class="blackUnder notaclass" onclick='OpenNota("p843142_1")' name="p843142_1">12.

       



    • ARTICOLO N.117


    • (1) [I] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (2).

      [II] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

      a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

      b) immigrazione;

      c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

      d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

      e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; (3) perequazione delle risorse finanziarie;

      f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

      g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

      h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

      i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

      l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

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