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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Costituzione della Repubblica 1947 - align: super; padding-right:5px; font-size: 12px!important' class="blackUnder notaclass" onclick='OpenNota("p843142_1")' name="p843142_1">12.

       



    • ARTICOLO N.97


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      [0I] Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (1).

       

      [I] I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

      [II] Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

      [III] Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

      (1) Comma inserito dall'art. 2 l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

       

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