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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Costituzione della Repubblica 1947 - align: super; padding-right:5px; font-size: 12px!important' class="blackUnder notaclass" onclick='OpenNota("p843142_1")' name="p843142_1">12.

       



    • ARTICOLO N.31


    • [I] La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

      [II] Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

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