ARTICOLO N.2955
Prescrizione di un anno.
[I]. Si prescrive in un
anno il diritto: 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni
che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte
a periodi non superiori al mese [2099] (1); 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione
e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti
compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute
a chi non ne fa commercio; 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
(1) La Corte cost., con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, unitamente agli artt. 2955 n. 2 e artt. 2956 n. 1, «limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro».
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