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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2955

      Prescrizione di un anno.


    • [I]. Si prescrive in un anno il diritto:

      1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

      2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [2099] (1);

      3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

      4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

      5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

      6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

      (1) La Corte cost., con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, unitamente agli artt. 2955 n. 2 e artt. 2956 n. 1, «limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro».

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