ARTICOLO N.2948
Prescrizione di cinque anni.
[I]. Si prescrivono in
cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue [1861]
o vitalizie [1872]; 1-bis) il capitale nominale dei
titoli di Stato emessi al portatore (1); 2) le annualità delle pensioni alimentari [433
ss.]; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni
altro corrispettivo di locazioni [1571, 1607, 1628]; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi (2); 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto
di lavoro [1751, 2118, 2120, 2121, 2122].
(1) Numero inserito dall'art. 2 l. 12 agosto 1993, n. 313 e successivamente così modificato dall'art. 54 2 l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(2) La Corte cost., con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, unitamente al numero 2 dell'art. 2955 e al numero 1 dell'art. 2956, «limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro».
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