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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2948

      Prescrizione di cinque anni.


    • [I]. Si prescrivono in cinque anni:

      1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872];

      1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore (1);

      2) le annualità delle pensioni alimentari [433 ss.];

      3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1571, 1607, 1628];

      4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (2);

      5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [1751, 2118, 2120, 2121, 2122].

      (1) Numero inserito dall'art. 2 l. 12 agosto 1993, n. 313 e successivamente così modificato dall'art. 54 2 l. 27 dicembre 1997, n. 449.

      (2) La Corte cost., con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, unitamente al numero 2 dell'art. 2955 e al numero 1 dell'art. 2956, «limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro».

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