ARTICOLO N.2937
Rinunzia alla prescrizione.
[I]. Non può rinunziare
alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
[II]. Si può rinunziare
alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
[III]. La rinunzia può
risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
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