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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2937

      Rinunzia alla prescrizione.


    • [I]. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

      [II]. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

      [III]. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

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