ARTICOLO N.2935
Decorrenza della prescrizione.
[I]. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere1.
[1] L'art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv., con modifiche, in l. 26 febbraio 2011, n. 10, ora dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 5 aprile 2012, n. 78, aveva disposto che, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, il presente articolo si interpretasse nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto iniziasse a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si facesse luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto d.l. (27 febbraio 2011).
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