ARTICOLO N.2697
Onere della prova.
[I]. Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
[115, 116 c.p.c.].
[II]. Chi eccepisce l'inefficacia
di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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