ARTICOLO N.2392
Responsabilità verso la società (1).
[I]. Gli amministratori
devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche
competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni
proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno
o più amministratori.
[II]. In ogni caso gli
amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a
conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne
il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
[III]. La responsabilità
per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra
essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo
dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone
immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
(1) V. nota al Capo V.
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