ARTICOLO N.2126
Prestazione di fatto con violazione di legge.
[I]. La nullità o l'annullamento
del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto
ha avuto esecuzione [2332], salvo che la nullità
derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [1343
ss., 1346].
[II]. Se il lavoro è stato
prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro,
questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [2098].
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