ARTICOLO N.2125
Patto di non concorrenza.
[I]. Il patto con il quale
si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per
il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta
da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore
di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto,
di tempo e di luogo.
[II]. La durata del vincolo
non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre
anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella
misura suindicata [2557, 2596; 198 trans.].
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