ARTICOLO N.2113
Rinunzie e transazioni (1).
[I]. Le rinunzie e le transazioni,
che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti
i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile, non sono valide.
[II]. L'impugnazione
deve essere proposta, a pena di decadenza [36
3 Cost.], entro sei mesi dalla data di cessazione
del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono
intervenute dopo la cessazione medesima.
[III]. Le rinunzie e le
transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi
atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota
la volontà.
[IV]. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi
degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 l. 11 agosto 1973, n. 533. Il testo recitava: «[I]. Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative, non sono valide. [II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. [III]. Resta salva, in caso di controversia l'applicazione degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile».
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