ARTICOLO N.2112
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (1).
[I]. In caso di trasferimento
d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
[II]. Il cedente ed il
cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore
aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
[III]. Il cessionario è
tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento,
fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi
applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione
si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
[IV]. Ferma restando la
facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti,
il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica
nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
[V]. Ai fini e per gli
effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarità di...
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