ARTICOLO N.2106
Sanzioni disciplinari.
[I]. L'inosservanza
delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione
di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità
delle norme corporative] [1175; 97 att.]
(1).
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...