ARTICOLO N.2104
Diligenza del prestatore di lavoro.
[I]. Il prestatore di lavoro
deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse
dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale [1176
2].
[II]. Deve inoltre osservare
le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente
dipende [2086, 2094, 2106].
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